Art. 4.
(Definizione semplificata in tutti
gli stati e gradi del giudizio).

      1. In qualunque stato e grado del giudizio, dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale e fuori dell'ipotesi in cui sia in corso il dibattimento, il pubblico ministero,

 

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quando ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, chiede che il giudice competente per il giudizio fissi l'udienza in camera di consiglio per la definizione semplificata del procedimento. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero, quando ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, chiede che il giudice pronunci sentenza ai sensi del comma 4 del presente articolo.
      3. Qualora sia manifestato il dissenso rispetto all'applicazione del procedimento di definizione semplificata ai sensi dell'articolo 3, si procede con il rito ordinario.
      4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora ne ricorrano le condizioni, il giudice pronuncia sentenza ai sensi del libro VII, titolo III, capo II, sezione I, del codice di procedura penale. In tutti gli altri casi il giudice pronuncia sentenza con la quale determina la quantità della pena che sarebbe irrogabile, la dichiara estinta per indulto e applica le pene accessorie.
      5. Nei casi di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5.